Art. 3.
(Statuto).

      1. Ogni partito politico è tenuto ad approvare il proprio statuto per atto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed entro un mese dalla data di approvazione delle modifiche stesse.

 

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      3. Allo statuto del partito politico è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito stesso.